Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

L’ammissione di aver già pagato l’obbligazione, pur non precisandone i dettagli, è compatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva ex art.2956 c.c. perché configura la conferma dell’avvenuto pagamento(Cass., Sez. II, Ord., 18 gennaio 2025, n. 1057)

Con la pronuncia in esame la Corte di cassazione coglie l’occasione per ribadire alcuni principi in materia di prescrizione presuntiva ex art.2956 c.c.; il diritto dell’avvocato al compenso e al rimborso delle spese si prescrive in tre anni e l’eccezione di prescrizione è rigettata quando si ammette in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta. Il debitore che invoca la prescrizione, dunque, non può contestare né che sia dovuto il compenso perché la prestazione non è mai stata eseguita né il suo ammontare: tale comportamento sarebbe incompatibile con l’eccezione sollevata. La particolarità del caso esaminato dalla Corte, tuttavia, consiste nel fatto che il cliente, convenuto in giudizio per il pagamento del compenso dall’avvocato nel quale si era costituito opponendo la prescrizione presuntiva, in sede di interrogatorio formale aveva affermato di “avere già pagato in un certo modo che non voglio precisare”. Il giudice di primo grado aveva interpretato tale risposta quale implicita contestazione della congruità della pretesa, affermazione quindi incompatibile con l’eccezione di prescrizione sollevata. Il giudice territoriale, invece, era giunto ad una conclusione differente attribuendo a simile espressione il contenuto di avvenuto pagamento dell’obbligazione.

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo del ricorso volto a censurare la motivazione offerta dal giudice di merito sul punto in quanto le doglianze rappresentate si traducevano in un nuovo accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità.

A cura di Fabio Marongiu