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giurisprudenza

L’art. 92 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che, nel caso di rilevante divario tra petitum e decisum, l’attore parzialmente vittorioso non può essere condannato alla rifusione di un’aliquota delle spese di lite in favore della controparte; può soltanto disporsi la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92 c.p.c., comma 2 (Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061)

Le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere un contrasto giurisprudenziale in materia di spese processuali relativamente alla possibilità di condannare la parte vittoriosa alla rifusione delle spese processuali, anche parzialmente, a favore della parte soccombente nel caso di parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi.

Le Sezioni Unite hanno analizzato i tre orientamenti giurisprudenziali in materia e precisamente: 1) un primo orientamento, più risalente, ricorre al principio di soccombenza secondo il quale il giudice, ferma restando l’esclusione delle spese eccessive o superflue, non può condannare la parte parzialmente vittoriosa al pagamento delle spese processuali a favore dell’altra parte. L’unico caso in cui ciò può accadere è quello in cui la parte abbia agito in violazione dei doveri di lealtà e probità (art.88 c.p.c.). Qualora la parte vittoriosa abbia ottenuto un risultato “sensibilmente” inferiore a quello domandato oppure il convenuto abbia tenuto comportamenti anche parzialmente conciliativi, il giudice può, nell’esercizio di un potere discrezionale, disporre la compensazione totale o parziale delle spese di lite. Nel caso di soccombenza reciproca, situazione che si può avere nel caso in cui le parti abbiano formulato più domande tra loro contrapposte, troverà applicazione l’art.92 c.p.c. (compensazione totale o parziale); 2) un secondo orientamento, più recente, invece, utilizza il principio della causalità in forza del quale le spese processuali sono poste a carico di quella parte che con il suo comportamento ha “causato” il processo dovendo il giudice, in questo caso, valutare la fondatezza e pretestuosità delle domande. La soccombenza reciproca si può configurare non solo in caso di più domande contrapposte ma anche nella ipotesi in cui, a fronte di un’unica domanda, la parte vittoriosa abbia ottenuto parzialmente riconosciuta la propria pretesa; 3) un terzo orientamento, intermedio, invece, ritiene possibile configurarsi una soccombenza reciproca anche nel caso di un’unica domanda, tuttavia, la parte vittoriosa non può essere condannata alle spese se non nel caso eccezionale di accoglimento della domanda nella misura della proposta conciliativa rifiutata.

Le Sezioni Unite optano per il primo orientamento e, dopo aver ripercorso l’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli artt.91 e 92 c.p.c., precisano che: 1) la compensazione parziale o totale delle spese di lite può essere pronunciata dal giudice in caso di soccombenza reciproca (rigetto/accoglimento di alcune domande contrapposte delle parti) oppure in caso di gravi motivi adeguatamente motivati o ancora in caso di mutamenti giurisprudenziali; 2) la proposizione di un’unica domanda, in caso di accoglimento parziale, non può qualificarsi soccombenza e potrà comportare una compensazione parziale o integrale delle spese di lite; 3) il principio di soccombenza rappresenta la regola generale, seppure non assoluta, nella disciplina di ripartizione delle spese processuali: la parte che ha agito in giudizio e ha ottenuto, anche parzialmente, ragione non può sopportare i costi dello stesso, salvo le ipotesi espressamente disciplinate.

Nel caso di specie, l’attore opponente aveva proposto opposizione al precetto sotto vari profili; i convenuti opposti si erano costituiti riconoscendo un errore nella determinazione dell’importo dovuto, tuttavia, avevano chiesto il rigetto della domanda attorea.

Il giudice di primo grado, riconosciuto il diritto dei convenuti di agire esecutivamente, seppure per un importo di poco inferiore, aveva compensato le spese di lite per la metà condannandoli però al pagamento dell’altra metà a favore dell’attore opponente.

La corte territoriale, invece, pur modificando di poco l’importo del precetto a favore dell’attore opponente, aveva compensato le spese processuali nella misura di 1/10 condannando quest’ultimo a rifondere i 9/10 ai convenuti opposti.

A cura di Fabio Marongiu