Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

L’art. 96, terzo comma, c.p.c., è conforme a Costituzione (Corte Cost., 6 Giugno 2019, n. 139)

Il Tribunale di Verona aveva sollevato q.l.c. dell’art. 96, comma III, c.p.c., per contrasto con gli artt. 23 e 25 della Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo, infatti, la norma in esame, da una parte, con la locuzione “in ogni caso” rischiava di individuare una sanzione indeterminata ex ante e di sovrapporsi con il risarcimento per lite temeraria disposto dal primo comma dell’articolo 96 c.p.c., dall’altra, prevedendo la condanna ad una somma “equitativamente determinata” non dava al giudicante dei sicuri parametri di riferimento per poterla quantificare.

La Corte Costituzionale, tuttavia, dichiara inammissibile la questione rispetto all’art. 25 Cost. e non fondata rispetto all’art. 23 Cost.

Rispetto all’art. 25 Cost:

la Corte rileva che l’articolo prevede una riserva di legge assoluta ed è un parametro impropriamente evocato perchè riguarda esclusivamente le sanzioni penali, non già le prestazioni patrimoniali imposte per legge, quale quella prevista dall’art. 96, c. 3, c.p.c.

Con riferimento all’art. 23 Cost.:

con una esegesi normativa, la Corte anzitutto evidenzia che il potere di condanna ad una somma equitativamente determinata è conosciuta anche dal processo amministrativo, dal processo contabile e da quello tributario; tutte queste disposizioni hanno una matrice comune, ossia il contrasto all’abuso del processo.

Ciò premesso, l’equità richiamata dalla norma sottoposta al vaglio di costituzionalità costituisce un criterio integrativo di una fattispecie legale, consistente in una prestazione patrimoniale imposta in base alla legge; non è quindi una norma “in bianco”, stabilendo bensì dei criteri direttivi e delle linee generali di disciplina, sul solco delle quali il giudicante può muoversi per quantificare la somma da porre a carico della parte soccombente.

Il legislatore, in sostanza, avrebbe fatto corretto uso dei propri poteri nei limiti della riserva di legge relativa stabilita dall’art. 23 Cost., assegnando alla successiva opera giurisprudenziale il compito di specificare il precetto legale; cosa che in effetti è avvenuta, prosegue la Corte, nella giurisprudenza di legittimità ove si è chiarito che la somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. va rapportata alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa.

 

A cura di Devis Baldi