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giurisprudenza

L’ascolto del minore deve essere condotto direttamente dal giudice salvo specifiche circostanze che ne sconsiglino l’ascolto diretto o appaiano contrarie al suo interesse (Cass. Sez. II, Ord., 20 maggio 2022, n. 16340)

La Corte di Appello, all’esito di un primo giudizio di rinvio, aveva dichiarato lo stato di adottabilità di un minore infradodicenne anche sulla base di una perizia svolta dal ctu a cui era stato deferito l’ascolto.

La madre del minore ricorre in Cassazione sostenendo “violazione e/o falsa applicazione dei principi regolatori della cognizione del giudice del rinvio ex articoli 384 cpv. e 394 c.p.c., nonche’ nullita’ della sentenza, per avere la corte territoriale omesso di uniformarsi ai principi enunciati nell’ordinanza rescindente, con la quale questa Corte aveva ritenuto che la decisione in ordine allo stato di adottabilita’ dei minori potesse intervenire solo dopo averli ascoltati […]”.

In particolare, la donna sosteneva che – così come indicato dall’ordinanza rescindente – l’ascolto del minore avrebbe dovuto essere necessariamente condotto in via diretta dal Giudice e non, invece, delegato al ctu.

A parere della Corte il motivo è fondato. Secondo la Cassazione i giudici del rinvio avrebbero dovuto provvedere direttamente all’ascolto al fine di prendere in considerazione il minore quale portatore di bisogni ed interessi, subordinando la possibilità di procedere con l’ascolto delegato in presenza “specifiche circostanze che, nel caso, sconsigliavano l’ascolto diretto del minore o apparivano contrarie al suo interesse”.

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di Appello aveva argomentato la propria scelta sostenendo che “l’adempimento effettuato dall’ausiliare presenta[va] adeguate garanzie di un giudizio sereno e scevro di pregiudizi” e “di non poter trarre elementi ulteriori rispetto a quelli riportati dall’ausiliare” ritenendo, in conclusione, che l’ascolto diretto avrebbe comportato un’inutile dilatazione dei tempi processuali.

La Cassazione ritiene tali giustificazioni del tutto insufficienti a soddisfare l’obbligo motivazionale che sussiste in ipotesi di delega dell’ascolto ed ha pertanto accolto il ricorso rinviando nuovamente ad altra sezione della Corte di Appello.

A cura di Sofia Lelmi