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giurisprudenza

L’attestazione ISEE non è un criterio valido per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass., Sez. IV Pen., Sent., 17 dicembre 2021, n. 46159)

La sentenza in esame torna ad affrontare la questione relativa alla individuazione dei criteri per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La corte conferma il principio secondo il quale l’attestazione ISEE non costituisce valido criterio dovendosi, invece, farsi esclusivamente riferimento al reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi; peraltro, il comma 3 dell’art.76 D.P.R. 115/02, precisa che devono essere considerati anche i redditi esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Il caso di specie vede protagonista un soggetto che ha falsamente attestato la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, per tale ragione, è stato sottoposto a procedimento penale ai sensi dell’art.95 D.P.R. 115/02. La difesa ha chiesto l’assoluzione del richiedente sostenendo che l’aver indicato l’attestazione ISEE ai fini della richiesta del beneficio avrebbe escluso la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato. Il giudizio di merito, tuttavia, ha accertato che il dichiarante ha omesso l’indicazione di alcune fonti di reddito artatamente per accedere al beneficio, tanto più che per la medesima fattispecie incriminatrice è stato destinatario di altra precedente contestazione.

A cura di Fabio Marongiu