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giurisprudenza

L’atto depositato in giudizio e sottoscritto dal solo domiciliatario è nullo. (Cass., Sez. III, 26 luglio 2022, n. 23263).

Una controversia relativa a un sinistro stradale veniva decisa a favore della Compagnia assicuratrice convenuta dalla danneggiata, sulla base delle dichiarazioni di alcuni testimoni. Parte attrice sollevava, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., eccezione di nullità della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di controparte, con conseguente inammissibilità delle prove testimoniali ivi richieste e poi risultate decisive, in ragione del fatto che la stessa era stata depositata e sottoscritta da un domiciliatario del legale della Compagnia assicuratrice non munito di procura; l’eccezione, tuttavia, era stata respinta sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, secondo la quale gli atti che devono essere sottoscritti dal procuratore sono un numerus clausus che non comprende le memorie 183, comma 6, c.p.c., che il procuratore costituito aveva, in un secondo momento, ratificato la firma del domiciliatario e l’atto, comunque, aveva raggiunto il suo scopo.

La Corte di Cassazione ha accolto, invece, il ricorso della danneggiata, dichiarando inconferenti i precedenti richiamati dalla Corte d’Appello e precisando che le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. devono essere sottoscritte dal procuratore della parte a pena di nullità, in quanto atti che contribuiscono a formare il thema probandum. Quanto alla presunta sanatoria, si rilevava come la stessa fosse avvenuta tardivamente, stante la tempestiva eccezione della parte attrice nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.

A cura di Leonardo Cammunci