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giurisprudenza

L’avviso di apertura del procedimento disciplinare a carico di un Avvocato non è autonomamente impugnabile davanti al Consiglio Nazionale Forense (Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2019, n. 4133)

Con la sentenza in esame le Sezioni Unite della Cassazione Civile sono state chiamate a pronunciarsi su un ricorso svolto da un Avvocato, ad impugnazione di una decisione del Consiglio Nazionale Forense che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato, dal medesimo Avvocato, a tale organo giudicante.

Nel caso di specie, infatti, l’Avvocato aveva impugnato davanti al C.N.F. l’avviso di avvio di un procedimento disciplinare a proprio carico, promosso dal Consiglio Distrettuale di Disciplina competente.

Le S.U., nondimeno, richiamando una propria precedente pronuncia (cfr. S.U. 22/11/2011 n. 28335) rigettano il ricorso del professionista legale.

Ricordano infatti le S.U. che l’atto di apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un Avvocato non costituisce una “decisione”, bensì un atto amministrativo endoprocedimentale, come tale privo di rilevanza esterna, che non è idoneo ad incidere in maniera definitiva sullo status del professionista.

Precisano inoltre le Sezioni Unite che l’apertura del procedimento disciplinare non è un atto impugnabile davanti al giudice amministrativo: ciò perchè, oltre ad essere un provvedimento a rilevanza meramente endoprocedimentale, contrasterebbe con il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, il quale prevede che ogni decisione nascente da un procedimento disciplinare a carico di un Avvocato sia unicamente impugnabile davanti al C.N.F. e, in ultima istanza di gravame, soltanto innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

 

A cura di Devis Baldi