Il provvedimento riguarda un’istanza di liquidazione del compenso presentata da un avvocato d’ufficio che aveva assistito quale difensore d’ufficio un cliente presso la Cassazione. La Corte d’Appello di Firenze aveva inizialmente respinto la richiesta di pagamento poiché il ricorso in Cassazione era stato dichiarato inammissibile. Tuttavia, l’opposizione dell’avvocato è stata accolta dalla stessa Corte, che ha disposto la liquidazione del compenso.
Il Ministero della Giustizia ha impugnato il decreto, sostenendo che l’art. 106 del D.P.R. n. 115/2002 prevede che, in caso di inammissibilità dell’impugnazione, non sia dovuto alcun compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La difesa del Ministero ha sostenuto che lo stesso principio dovrebbe applicarsi anche al difensore d’ufficio.
La Corte di Cassazione, però, ha respinto il ricorso del Ministero, confermando che, nel caso del difensore d’ufficio, il compenso deve essere liquidato anche se l’impugnazione è stata dichiarata inammissibile. L’art. 106 non si applica in questo contesto, e il difensore d’ufficio ha diritto al compenso, poiché l’attività professionale è necessaria e l’eventuale recupero del credito dall’imputato risulta inutile.
Infine, il Ministero è stato condannato a rimborsare le spese legali all’avvocato e a pagare una somma di 2.000 euro alla Cassa delle Ammende per abuso del processo.
A cura di Simone Pesucci