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giurisprudenza

L’avvocato d’ufficio ha diritto al rimborso delle spese sostenute per tentare il recupero del proprio credito (Cass., Sez. II, Ord., 28 maggio 2021, n. 15006)

A seguito dell’opposizione di un avvocato avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi maturati per attività professionale svolta quale difensore d’ufficio, in un processo penale, e successivamente all’esperimento della procedura volta al recupero del credito nei confronti dell’assistito, il Tribunale escludeva che potessero essere riconosciute le spese legali sostenute per le procedure finalizzate al recupero del credito, anche in sede esecutiva.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha ribadito che l’ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 22579/2019; Cass. n. 30484/2017) – al quale il Tribunale dichiarava di non volersi attenere – è quello secondo il quale il difensore d’ufficio ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine. Ciò anche ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, che subordinano la possibilità per il difensore nominato d’ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all’infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione.

A cura di Leonardo Cammunci

 

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Allegato:
15006-2021