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giurisprudenza

L’avvocato non è deontologicamente tenuto a preavvertire il difensore della controparte soccombente della intenzione di porre in esecuzione la sentenza, salvo che non sia stato espressamente richiesto dei conteggi della somma dovuta ai fini dell’adempimento spontaneo ed immediato (C.N.F., Sent., 24 novembre 2017, n. 185)

La pronuncia in esame trae origine dall’impugnazione di un provvedimento del COA di Venezia, in forza del quale un avvocato era stato sanzionato (con l’avvertimento) per aver posto in essere tutta una serie di atti prodromici all’azione esecutiva, tra cui la notifica del precetto, nonostante la disponibilità manifestata dalla controparte ad adempiere al pagamento del proprio debito.

Il COA di Venezia aveva così rilevato la violazione degli articoli 49 e 6 del Codice Deontologico all’epoca vigente (i fatti attengono al 2008), per violazione (i) del divieto di aggravio della posizione debitoria della controparte e (ii) dei doveri di lealtà e correttezza.

Investito del ricorso, il CNF ha rilevato che, a fronte della notifica della sentenza da parte dell’avvocato ricorrente e dell’invio della richiesta di manifestazione di disponibilità ad un adempimento spontaneo (23-25.7.2008), un collaboratore del legale della debitrice si era limitato a comunicare che il proprio dominus era in ferie.

Con successiva comunicazione (del 30.7.2008), osserva il CNF, il ricorrente aveva preso atto del mancato (effettivo) riscontro alle sue precedenti comunicazioni e richiesto il pagamento delle somme in discorso entro il 6.8.2008.

A tale richiesta era seguita ulteriore comunicazione del collaboratore del legale della debitrice che ribadiva l’assenza del dominus e riferiva “che la cliente avrebbe pagato il debito appena dopo la metà del mese di agosto, a causa delle ferie estive”.

Il ricorrente, pertanto, rilevato che le comunicazioni ricevute avessero natura meramente dilatoria, aveva notificato il precetto il 13.8.2008 (e quindi ben oltre il termine concesso per l’adempimento spontaneo).

In particolare, “il ricorrente … risulta avere consegnato all’ufficiale giudiziario l’atto di precetto in data 11 agosto non senza inviare prima un ulteriore fax datato 8 agosto e, stando a quanto affermato dall’incolpato, dopo avere ricercato telefonicamente il proprio contraddittore”.

A fronte di tale condotta dell’incolpato, rileva conclusivamente il CNF, il legale di controparte non avrebbe “richiesto i conteggi della somma dovuta ai fini di un adempimento spontaneo ed immediato, ne’ formulato una offerta idonea ad escludere la mora del debitore”.

Richiamando propri precedenti in tal senso, il CNF ha quindi ribadito che “il precetto costituisce una intimazione formale di adempiere nel termine dilatorio prescritto dalla legge (…) l’avvocato non è tenuto a preavvertire il difensore della controparte soccombente della intenzione di porre in esecuzione la sentenza, salvo che non sia stato espressamente richiesto dei conteggi della somma dovuta ai fini dell’adempimento spontaneo ed immediato”.

In altre parole, conclude il CNF, nel caso di specie non si integra alcuna violazione del codice deontologico, nemmeno sotto il profilo del dovere di colleganza, in quanto “il precetto di pagamento è di per sé, e per volontà del legislatore, l’esatto contrario della slealtà, costituendo l’invito (precedente il processo di esecuzione cui è esterno) ad adempiere nel termine dilatorio che deve concedersi prima di dar corso all’esecuzione” e non si può pretendere che “il creditore munito di credito basato su titolo esecutivo attenda “sine die” la disponibilità del debitore ad adempiere”.

Sulla base di quanto sopra, il CNF ha quindi accolto il ricorso.

A cura di Giulio Carano