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giurisprudenza

L’avvocato non è responsabile se il cliente non prova il nesso causale tra la condotta del legale ed il risultato dannoso derivatone (Cass., Sez. II, 2 Febbraio 2016, n. 1984)

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione conferma quelle che, oramai da alcuni anni, sono le linee direttrici attraverso cui è possibile ipotizzare la responsabilità civile del professionista legale.
Invero, per fondare una responsabilità dell’Avvocato quale fonte di risarcimento, non basta affermarne (e provarne) il non corretto adempimento della sua attività professionale.
Chi pretende un diritto risarcitorio a carico del professionista legale deve, anzitutto, provare di aver subito un danno.
Si deve inoltre verificare se l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del professionista.
Infine, deve essere provato il nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato dannoso derivatone; il nesso di causalità, in altri termini, sarà rappresentato dalla positiva verifica che se il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Solo con la prova di (tutte) queste tre condizioni, sussiste una responsabilità professionale fonte di danno risarcibile.

A cura di Devis Baldi