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giurisprudenza

L’avvocato non iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione che si impegna con la cliente ad assisterla e a svolgere una funzione di tramite con l’avvocato cassazionista al quale, tuttavia, non è mai stata richiesta la relativa disponibilità, commette il reato di patrocinio infedele (Cass., Sez. VI Pen., 7 giugno 2021, n. 22239)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, torna ad occuparsi di patrocinio infedele dell’avvocato confermando il principio di diritto secondo il quale, ai fini della sua integrazione, è necessario che la violazione dei doveri professionali arrechi un nocumento agli interessi della parte assistita, interessi che non necessariamente devono tradursi in un danno patrimoniale ma che possono consistere nel mancato conseguimento di un bene giuridico o di un beneficio, anche solo morale, conseguibile con l’osservanza dei doveri professionali.

Nel caso di specie, un avvocato non iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione ha rappresentato alla cliente che sarebbe stata assistita e difesa nel giudizio davanti dalla Corte di Cassazione da un collega abilitato alle giurisdizioni superiori; l’avvocato, tuttavia, ha fatto sottoscrivere il ricorso per cassazione alla cliente non avendo però ottenuto la relativa disponibilità dal collega cassazionista il quale ignorava la designazione.

I giudici di legittimità hanno individuato il nocumento subito dalla cliente nella perdita di “chance processuali” non avendo ottenuto adeguata e pronta tutela giudiziaria nel giudizio svoltosi di fronte alla Corte di Cassazione.

A cura di Fabio Marongiu