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giurisprudenza

L’avvocato risarcisce il cliente solo se viene provato il nesso di causalità tra omissione, danno e conseguenze risarcibili (Cass., Sez. III, Ord., 14 novembre 2022 n. 33442)

La vicenda vede un Condominio agire in giudizio contro il proprio avvocato ritenendo che quest’ultimo avesse fatto un’opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto da un appaltatore contro il Condominio stesso, senza poi però notificarlo all’impresa, con conseguente passaggio in giudicato del provvedimento monitorio.

Il Condominio riteneva di aver subito un danno pari all’importo portato dal precetto notificato sulla base del decreto ingiuntivo definitivo a causa dell’inadempimento del legale.

I giudici del merito avevano rigettato la domanda del Condominio, ritenendo che non fosse possibile fare una valutazione prognostica circa il probabile esito dell’azione giudiziale non intrapresa, in tal modo escludendo che il Condominio potesse ragionevolmente attendere il risultato positivo della controversia giudiziale che il professionista avrebbe dovuto incardinare.

La Corte di Cassazione conferma la decisione di primo e secondo grado rilevando che in materia di responsabilità professionale, vi è un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il legale non può garantire l’esito favorevole auspicato dal cliente, per cui il danno derivante da eventuali sue omissioni è ravvisabile solo se, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.

Di conseguenza, il cliente non può limitarsi a dimostrare la condotta asseritamente colpevole, dovendo invece dare la prova che, in assenza di detta condotta, si sarebbe probabilmente verificato un esito diverso e a lui favorevole della lite.

In altre parole, la responsabilità dell’avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell’attività professionale, occorrendo invece dimostrare che il giudizio sarebbe stato favorevole e che detto esito positivo non è stato raggiunto per il comportamento colpevole del professionista.

Pertanto, la Corte rigetta il ricorso del Condominio e conferma la sentenza di primo grado.

A cura di Corinna Cappelli