La corte di cassazione, con la pronuncia in esame, è chiamata a decidere se l’avvocato che, all’esito di una procedura esecutiva, abbia ottenuto l’accredito di somme di denaro su di un conto corrente allo stesso intestato ma spettanti al proprio assistito possa trattenere quanto dovuto per compensi versando a quest’ultimo la residua somma. A tale fine è necessario che il credito dell’avvocato sia certo, liquido ed esigibile; inoltre, secondo quanto previsto dal codice deontologico, è necessario il consenso dell’assistito.
Nel caso di specie, tuttavia, è emerso che l’avvocato non ha mai concordato l’ammontare del compenso con i propri assistiti, non avendoli peraltro mai incontrati ovvero interloquito con loro, ed il credito rappresentato dal suo compenso professionale non era liquido e quindi non esigibile.
La corte, dunque, ha ritenuto integrata l’appropriazione indebita sotto il profilo della condotta materiale, rinviando però ad altra sezione della corte di appello affinché sia accertato se sussista l’elemento soggettivo del dolo specifico rappresentato dalla coscienza e volontà di appropriarsi della cosa mobile altrui sapendo di non averne diritto e allo scopo di arrecare a sé o ad altri una qualsiasi illegittima utilità.
A cura di Fabio Marongiu