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giurisprudenza

Le decisioni del CNF in ambito disciplinare hanno natura giurisdizionale, in quanto è garantita l’indipendenza del giudice e l’imparzialità dei giudizi (Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2019, n. 2084)

Un avvocato, sanzionato dal COA di riferimento e dal CNF a seguito di alcuni procedimenti disciplinari – riuniti – ricorreva in Cassazione sostenendo, insieme ad altre censure, la carenza di giurisdizione del Consiglio nazionale forense, non essendo stata costituita al suo interno un’apposita sezione disciplinare.

La Corte ha ribadito che la natura giurisdizionale delle decisioni assunte dal CNF non è in discussione, in quanto rese da un organo del quale alcune disposizioni normative – in particolare relative alla nomina elettiva dei componenti e alle garanzie procedimentali a tutela del diritto di difesa – garantiscono indipendenza e imparzialità. Nello specifico, la sentenza ricorda che la Corte Costituzionale ha dichiarato che la circostanza che al CNF spettino anche funzioni amministrative non inficia l’indipendenza del giudice, in quanto non è la coesistenza delle funzioni a limitare l’indipendenza, ma la circostanza che la funzione giurisdizionale sia gerarchicamente sottordinata e in qualche modo dipendente da quella amministrativa. Circostanza che non si rinviene nel CNF. Per altro verso l’elettività dei membri e la composizione collegiale del Consiglio, ne garantiscono l’imparzialità.

A cura di Leonardo Cammunci