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giurisprudenza

Le notifiche al difensore devono essere sempre effettuate al domicilio digitale indicato all’ordine di appartenenza (Cass., Sez. III, Ord., 29 gennaio 2020, n. 1982)

A seguito dell’introduzione del domicilio digitale, corrispondente con l’indirizzo pec indicato dall’avvocato all’ordine di appartenenza, è nulla la notificazione effettuata presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario davanti al quale pende la lite anche quando il destinatario abbia omesso la domiciliazione. Di conseguenza la notificazione dell’atto di appello deve essere eseguita all’indirizzo pec dell’avvocato così come risultante dal ReGInde.

A cura di Raffaella Bianconi