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giurisprudenza

Le Pubbliche Amministrazioni, per selezionare gli avvocati cui affidare incarichi legali esterni, non possono fondarsi sul criterio dell’offerta più bassa (TAR Puglia, Bari, Sez. II, 11 dicembre 2017, n. 1289)

La sentenza in esame si inserisce all’interno di un recente filone giurisprudenziale che ha chiarito che le Pubbliche Amministrazioni, per selezionare gli avvocati cui affidare incarichi legali esterni, non possono fondarsi sul criterio dell’offerta più bassa, ma devono tenere conto, in base a criteri oggettivi, delle competenze del professionista in relazione all’oggetto dell’incarico, nonché dell’adeguatezza, in concreto, del compenso proposto rispetto all’importanza dell’attività da svolgere e al decoro della professione.

Nella specie, il Comune di Corato aveva indetto, mediante apposito avviso pubblico, una procedura per l’affidamento di incarichi legali stabilendo nel relativo bando che, una volta predisposto un elenco di avvocati cui attingere, “ogni singolo incarico sarebbe stato conferito con riferimento al preventivo presentato dal professionista interpellato, tenuto conto dell’adeguatezza del compenso professionale all’importanza dell’attività e al decoro della professione […] mediante interpello di cinque avvocati con il criterio della rotazione e previo scorrimento sistematico in ordine alfabetico”.

Il TAR Puglia, tuttavia, accogliendo il ricorso proposto dalla Camera Amministrativa distrettuale di Bari, ha annullato detto avviso pubblico rilevando che esso, per la sua genericità, è tale da rendere plausibile che la selezione dei legali avvenga esclusivamente sulla base del preventivo più basso.

Il bando, infatti, non specifica quali criteri sarebbero stati in concreto utilizzati per verificare l’adeguatezza del compenso rispetto all’importanza dell’attività, né individua criteri oggettivi in base ai quali valutare le competenze professionali degli avvocati interessati all’affidamento dell’incarico.

Esso, pertanto, secondo il TAR Puglia, si pone in contrasto con i principi generali dell’azione amministrativa (di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione), ricavabili dall’art. 97 Cost. e dall’art. 7 D. Lgs. n. 165/2001, secondo cui, in materia di incarichi fiduciari, come quelli legali, la selezione dei professionisti deve avvenire non già sulla base dell’offerta più bassa, ma sulla base di criteri, predeterminati ed oggettivi, che consentano di verificare le competenze del professionista prescelto e l’adeguatezza del suo compenso rispetto all’importanza dell’attività da svolgere in concreto.

A cura di Giovanni Taddei Elmi