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giurisprudenza

Le Sezioni Unite sono chiamate a decidere una questione di diritto in tema di notifica all’imputato assente dell’estratto della sentenza emessa nel giudizio abbreviato, ex art. 442, comma 3, c.p.p. e art. 134 disp. att. c.p.p., a seguito della riforma del processo in absentia (Cass., Sez. III Pen., Ord., 11 febbraio 2019, n. 6377)

Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione rimette alle Sezioni Unite una questione di diritto in tema di notifica all’imputato assente dell’estratto della sentenza emessa nel giudizio abbreviato, ex art.442 comma 3 c.p.p., e del relativo avviso di deposito ex art.134 d.a. c.p.p., a seguito della riforma della disciplina del processo in absentia (ex contumacia).

Le Sezioni Unite, dunque, sono chiamate a risolvere il conflitto giurisprudenziale sorto sul punto. In particolare, secondo una prima interpretazione, la nuova disciplina dell’assenza, finalizzata all’effettiva conoscenza del processo all’imputato ed a ricondurre la sua assenza ad una scelta difensiva consapevole e volontaria, avrebbe fatto venire meno, nel giudizio abbreviato, la notificazione per estratto della sentenza e del conseguente avviso di avvenuto deposito all’imputato non comparso; secondo questa tesi, dunque, saremmo dinanzi ad  un’abrogazione implicita degli artt.442, comma 3 c.p.p. e 134 d.a. c.p.p. Altra interpretazione giurisprudenziale, invece, esclude che possa affermarsi un’abrogazione implicita giacché il legislatore è intervenuto in maniera organica e completa sul codice di rito, pertanto, se avesse voluto avrebbe certamente abrogato due norme così importanti. Peraltro, secondo quest’ultima tesi, l’abrogazione di una norma di favore per l’imputato, per di più in materia di impugnazioni, violerebbe il principio CEDU del giusto processo.

A cura di Fabio Marongiu