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giurisprudenza

Le Sezioni Unite sulla improcedibilità del ricorso in Cassazione in caso di deposito di copia della sentenza impugnata priva di attestazione di conformità (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8312)

La pronuncia in esame trae origine da un procedimento nel quale parte controricorrente ha chiesto, tra l’altro, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per mancato tempestivo deposito della copia autentica della sentenza impugnata.

Nel caso di specie – ha osservato la Corte di Cassazione nell’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite – in applicazione dell’interpretazione rinvenibile in tutte quelle decisioni che si sono uniformate all’ordinanza 22 dicembre 2017, n. 30765 della Sesta Sezione, dovrebbe essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso.

D’altro lato, però, con la successiva Cass. SU 24 settembre 2018, n. 22438 è stata esclusa l’improcedibilità del ricorso nel caso in cui il ricorrente depositi il ricorso notificato via pec in copia analogica informe, nell’ipotesi in cui il controricorrente destinatario della notifica (i) depositi la copia notificata del ricorso da questi ricevuta, ritualmente autenticata, o (ii) non disconosca la copia informe del ricorso depositata dal ricorrente” (cfr. Il foglio del Consiglio – ottobre 2018 – link).

Le Sezioni Unite sono quindi ora chiamate a pronunciarsi sulla possibilità di estendere i principi di cui alla sentenza 22438/2018 (resi in punto di omesso deposito della copia conforme del ricorso notificato via pec) anche all’ipotesi in cui il ricorrente non abbia depositato copia conforme della sentenza gravata.

A seguito di una complessa e approfondita disamina, le Sezioni Unite sono pervenute alla conclusione che “i principi affermati da Cass. n. 22438 del 2018 cit. si devono ritenere applicabili anche al procedimento di autenticazione di copia della sentenza (…) anche in questo caso, ove la decisione impugnata sia stata predisposta e sottoscritta digitalmente, la Corte di cassazione non potrebbe che prenderne cognizione attraverso il deposito di copia analogica, stante l’impossibilità del deposito telematico, senza che possa predicarsi la necessità che l’attestazione provenga dal cancelliere (…) Inoltre, non si ravvisano ragioni che inducano a precludere, pure nella suddetta ipotesi, il recupero della condizione di procedibilità nei tempi di “non apprezzabile ritardo” pure individuati dalle Sezioni Unite secondo il meccanismo a formazione progressiva, vale a dire fino all’udienza ovvero alla camera di consiglio. Pure in questo caso se il difensore deposita una copia semplice, priva di attestazione di conformità ovvero con attestazione non sottoscritta, l’improcedibilità può [essere] evitata ove il controricorrente non ne contesti la conformità ovvero il ricorrente provveda ad effettuare l’asseverazione “ora per allora”.

In conclusione, osservano le Sezioni Unite, nel giudizio in Cassazione deve ritenersi operante un sistema in forza del quale, ove il ricorrente non depositi copia conforme della sentenza impugnata, il ricorso sarà comunque procedibile ove il controricorrente non contesti la conformità all’originale della sentenza depositata in copia semplice o il ricorrente (sia nel caso il destinatario della notifica non si costituisca, sia nel caso in cui almeno uno dei controricorrenti eccepisca la non-conformità della copia all’originale) depositi l’asseverazione di conformità all’originale sino all’udienza pubblica o, a seconda dei casi, sino all’adunanza in camera di consiglio.

A cura di Giulio Carano