La sentenza si esprime sulla liquidazione delle spese legali in materia di giudizio relativo alla domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo. In particolare, la Corte afferma che anche nei giudizi di riparazione per violazione del termine di ragionevole durata competono tutti i compensi, inclusi quelli per la fase istruttoria, in quanto fase “normalmente ineludibile” nei giudizi di equa riparazione. Tuttavia, poiché i compensi sono, comunque, determinati dal Giudice, questi li può ridurre, anche senza specifica motivazione, purché non si scenda al di sotto degli importi minimi, e senza che operi il limite di cui all’art. 2233, comma 2, cod. civ..
A cura di Raffaella Bianconi