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giurisprudenza

L’errore inescusabile dell’avvocato fa venire meno il suo diritto al compenso con l’obbligo di restituzione dell’acconto già percepito (Cass., Sez. III, Ord., 22 novembre 2018, n. 30169)

Con l’ordinanza in esame la Corte di Cassazione affronta ancora una volta il tema della responsabilità professionale dell’avvocato. I giudici della terza sezione civile, in particolare, rilevano che l’errore inescusabile dell’avvocato fa venire meno il suo diritto al compenso con obbligo di restituzione dell’eventuale acconto già percepito; tuttavia, esclude la condanna al risarcimento del danno in quanto l’avvocato, libero di scegliere la strategia processuale più funzionale alla tutela degli interessi del cliente, ha operato nel rispetto delle norme deontologiche relative alla corretta ed adeguata informazione del cliente adoperandosi per una definizione bonaria della vertenza, soluzione questa rifiutata dal cliente.

Nel caso di specie, l’avvocato ha promosso un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo al solo fine di procrastinare il pagamento dell’importo ingiunto. La tardiva iscrizione a ruolo dell’atto di citazione di opposizione a decreto ingiuntivo determina il venir meno del diritto al compenso con l’obbligo di restituzione dell’acconto già ricevuto; tuttavia, ai fini della responsabilità del danno, l’avvocato è stato ritenuto esente da colpa in quanto il cliente è stato adeguatamente informato al riguardo e tale scelta era funzionale alla tutela dei suoi interessi e, comunque, si è adoperato per una definizione conciliativa della vertenza, soluzione rifiutata dal cliente.

A cura di Fabio Marongiu