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giurisprudenza

L’impugnazione incidentale non perde efficacia nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale (Cass., Sez. Lav., 1 settembre 2017, n. 20686)

Con la presente pronuncia la Corte di Cassazione ribadisce un proprio principio già espresso a risoluzione di un contrasto giurisprudenziale insorto in materia di impugnazioni giudiziali incidentali.

Più nello specifico la Suprema Corte di Cassazione ha confermato che la disposizione di cui all’art. 334 c.p.c., comma 2 – a norma della quale, ove l’impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia – non trovi applicazione nell’ipotesi di rinuncia all’impugnazione principale (Cass. S.U. n. 8925 del 2011).

Nel caso di specie la Corte d’appello di Milano dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto dall’INPS a seguito di rinuncia dell’appellante all’appello principale. L’I.N.P.S. proponeva ricorso per cassazione e la Corte di Cassazione, in applicazione del suddetto principio di diritto, cassava la sentenza impugnata rinviando per l’esame del merito dell’impugnazione incidentale alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

A cura di Silvia Ventura