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giurisprudenza

L’incarico professionale conferito da un ente pubblico ad un avvocato del libero foro è regolato dal contratto di mandato anche per gli aspetti economici (Cass. Sez. VI, Ord., 1 dicembre 2021, n. 37762)

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione si pronuncia in tema di compensi degli avvocati appartenenti al libero foro e che svolgono la propria prestazione professionale in favore di enti pubblici.
Afferma la Suprema Corte di Cassazione che in effetti sussiste una oggettiva diversità tra il regime dei legali interni e quella dei liberi professionisti destinatari di incarichi professionali, che si ripercuote anche in relazione alla determinazione dei relativi compensi.
Così mentre per i primi sono la legge e la contrattazione collettiva di riferimento a stabilire i limiti massimi del compenso, gli incarichi professionali affidati ai liberi professionisti sono regolati, anche per la parte economica, dal contratto di mandato.
Nel caso di specie un avvocato del libero foro destinatario di un incarico da parte dell’Ente di cui prima era il legale interno, otteneva la condanna di quest’ultimo al pagamento dei compensi professionali nella misura all’epoca stabilito dalle tariffe forensi. L’Ente pubblico impugnava la sentenza di merito ritenendo dovesse farsi applicazione dei limiti e dei massimali propri dell’avvocato che esercita quale avvocato dipendente dell’Ente.
Per le ragioni sopra espresse il ricorso proposto dall’Ente veniva rigettato, con conferma pertanto della statuizione di merito.

A cura di Silvia Ventura