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giurisprudenza

L’invio dell’atto processuale a mezzo posta realizza un deposito irrituale, ma sanabile ex art. 156, co. 3 c.p.c. (Cass., Sez. I, 17 giugno 2015 n. 12509)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla regolarità ed agli effetti della costituzione in giudizio mediante invio a mezzo posta del relativo atto processuale.
Nello specifico la Suprema Corte di Cassazione, ribadendo sul punto il proprio precedente orientamento reso a sezioni unite con la sentenza n. 5160/2009, afferma che l’invio a mezzo posta dell’atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) – al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione – realizza un deposito dell’atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma che, riguardando un’attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non deve necessariamente essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius, può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio ex art. 156 c.p.c., comma 3, sanatoria che produce effetti con decorrenza dalla data di ricezione dell’atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione.
Nel caso di specie il Giudice di Pace in via preliminare riteneva irrituale in quanto effettuata a mezzo posta la costituzione in giudizio del Ministero convenuto dichiarato contumace, statuizione poi confermata dal giudice dell’appello.
Sulla base del suddetto principio la Corte di Cassazione accoglieva sul punto il ricorso del Ministero dell’Interno e rinviava la decisione al giudice dell’appello.
A cura di Silvia Ventura