Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Liquidazione patrocinio a spese dello stato: il Giudice deve sempre esporre le ragioni per le quali ha ritenuto di non attribuire al difensore le voci indicate nella nota (Cass., Sez. VI, Ord., 20 gennaio 2023, n. 1891).

Il giudizio di Cassazione in esame nasce da un ricorso proposto da un professionista Avvocato che a seguito della difesa prestata in un giudizio penale a vantaggio di un imputato ammesso al gratuito patrocinio, si era visto liquidare dal G.I.P. una somma ritenuta non congrua rispetto alla complessità dell’attività svolta e reputata illegittima perché non teneva in considerazione le attività difensive prestate nel corso delle indagini preliminari e nella fase cautelare.

Il Tribunale adito in via di gravame aveva confermato il decreto di liquidazione emesso dal G.I.P.

Nondimeno, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’Avvocato richiamando un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, tanto da potersi considerare ormai ius receptum, ossia che: il giudice ha sempre l’obbligo di indicare il criterio adottato per la liquidazione del compenso e di esporre le ragioni per le quali abbia ritenuto di non attribuire al difensore voci elencate nella nota o di liquidare gli onorari in misura inferiore alle richieste, potendo esercitarsi il controllo sulla correttezza della decisione solo ove sia chiaramente enunciati i motivi di eventuali decurtazioni (Cass. 15443/2021; Cass. 1617/2020; Cass. 4871/2018; Cass. 16996/2018; Cass. 8824/2018; Cass. 18905/2017)”.

 

A cura di Devis Baldi