Il presente giudizio nasce da un richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rigettata dal Tribunale competente e nuovamente non concessa dal Presidente dello stesso Tribunale in sede di opposizione al primo provvedimento di rigetto.
L’istanza, più nello specifico, non era stata accolta in quanto a detta del Tribunale giudicante mancano le autocertificazioni dei redditi dei genitori dell’istante, quali conviventi con lo stesso.
La Corte di Cassazione accoglie tuttavia il ricorso contro detto provvedimento.
La Corte ricorda che alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 76 e 79 del D.P.R. 115/2002 non sono richieste, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di cui trattasi, autocertificazioni relative ai redditi prodotti, sottoscritte dai componenti della famiglia dell’istante, con esso conviventi, esigendosi esclusivamente una dichiarazione sostitutiva di certificazione del predetto, redatta a norma dell’art. 46, comma 1, lett. o), D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la ricorrenza delle prescritte condizioni reddituali, con puntuale indicazione del reddito complessivo valutabile.
Nella nozione di reddito complessivo valutabile ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato rientrano, di certo, anche le situazioni reddituali o economiche facenti capo ai familiari che convivono con l’istante; ciò, tuttavia, non comporta che il giudice investito dell’istanza o quello competente a decidere sull’opposizione avverso il provvedimento che tale istanza abbia rigettato possa richiedere ai predetti familiari o a taluno di essi un’autonoma autocertificazione concernente la propria situazione economica o reddituale, non conferendogli un tale potere il menzionato dato normativo.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata, nel fondare sulla mancata allegazione di un’autocertificazione dei genitori dell’istante relativa ai redditi prodotti il disposto rigetto dell’opposizione avverso il provvedimento del primo giudice dichiarativo dell’inammissibilità della richiesta di parte, ha fatto erronea applicazione dell’evocata disposizione di cui all’art. 79 D.P.R. n. 115 del 2002, che include, tra i requisiti di ammissibilità, la sola dichiarazione sostitutiva di certificazione proveniente dal soggetto che ha formulato l’istanza, redatta a norma dell’art. 46, comma 1, lett. o), D.P.R. n. 445 del 2000 e attestante la ricorrenza delle prescritte condizioni reddituali, in ragione della puntuale indicazione del reddito complessivamente valutabile.
A cura di Devis Baldi