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giurisprudenza

Lo studio professionale associato è legittimato attivimente nel procedimento di recupero crediti per prestazioni svolte dal singolo professionista (Cass., Sez. II, Ord., del 17 febbraio 2020, n. 3850)

Con l’ordinanza in commento la Cassazione ribadisce il principio ormai consolidato secondo il quale lo studio associato assume la qualifica di autonomo centro di imputazione di interessi e, pertanto, è legittimato ad agire per il recupero del credito maturato dal singolo associato nello svolgimento della prestazione professionale richiesta dal cliente.

La conclusione della Corte è fondata sull’art. 36 c.c. che stabilisce che il regolamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute vengano disciplinate dagli accordi interni esistenti tra gli associati, i quali possono lecitamente delegare all’associazione la legittimazione a stipulare contratti, essere titolari di rapporti, per poi delegarli per la parte esecutiva ai singoli associati. All’associazione, cui venga contestata la legittimazione ad agire, spetterà dunque soltanto l’onere della prova di tale legittimazione.

A cura di Sofia Lelmi