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giurisprudenza

L’offerta o l’accettazione di prestazioni professionali a prezzo irrisorio, costituisce violazione dei precetti deontologici del decoro e della dignità della professione forense, nonché del divieto di accaparramento della clientela (C.N.F., Sent., 28 dicembre 2017, n. 244)

La Sentenza del Consiglio Nazionale Forense in commento viene salutata con favore, in quanto torna a riaffermare la sacralità dei principi basilari sui quali deve ergersi la professione forense.

La pronuncia prende le mosse da un procedimento disciplinare, attivato d’ufficio da un Consiglio dell’Ordine territoriale contro un proprio iscritto Avvocato e conclusosi con la sanzione dell’avvertimento a carico di quest’ultimo.

Nel merito, si contestava all’Avvocato di avere accettato l’affidamento di incarichi professionali da parte di un Comune per patrocinarlo davanti al Giudice di Pace in cause di opposizione a sanzione amministrativa al corrispettivo di Euro 17,00 (diciassette) comprensivo di C.P.A. ed I.V.A., per ciascun giudizio. Tale comportamento, ad avviso del C.O.A. competente, rappresentava una condotta contraria all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro – che devono caratterizzare l’attività dell’Avvocato -, nonché diretta all’acquisizione di clientela con modi non conformi alla correttezza ed al decoro della professione forense.

La decisione veniva impugnata dal professionista e, quindi, portata al giudizio del Consiglio Nazionale Forense che così ha deciso:

1) la difesa dei diritti del cittadino assegnata all’Avvocato è qualificata dalla Costituzione come inalienabile (art. 24 Cost.). L’onerosità dell’incarico difensivo, come testimoniano anche le normative in materia di gratuito patrocinio a spese dello Stato, è una componente necessaria e concorre a tutelare, a garanzia dei terzi e del mercato, la serietà, l’indipendenza e l’obiettività della difesa (Cfr. Cass. Civ. n. 7299/2015; art. 2233, c. 2 c.c.);

2) i principi di dignità e decoro della professione forense sono consacrati nell’art. 3, comma 2 della L.P., nonché nell’art. 9 del Codice Deontologico Forense: ne discende che la pattuizione dei compensi è certamente libera (cfr. art. 13 L.P. e 25 C.D.F.) ma deve conformarsi ai principi anzidetti. In difetto, il valore della difesa acquisterebbe una valenza puramente mercantile, come tale inaccettabile per le guarentigie costituzionali e legislative predette. La stessa Suprema Corte ribadisce che i compensi professionali debbono essere consoni al decoro professionale (Cass. Civ. Ord. 21/10/2016; ex plurimis n. 25804/2015);

3) per tali ragioni, l’offerta o l’accettazione di offerta concernente prestazioni professionali a prezzo irrisorio o a titolo immotivatamente gratuito, costituisce violazione dei precetti deontologici del decoro e della dignità che debbono sempre governare l’esercizio della professione forense;

4) l’art. 19 del C.D.F. previgente e l’art. 37 del C.D.F. attualmente in vigore vietano l’accaparramento della clientela, ossia l’acquisizione della clientela con metodi non conformi a correttezza e decoro: la normativa vuole sanzionare le potenzialità del comportamento predatorio indipendentemente dalla circostanza dell’effettivo raggiungimento dello scopo. Di talchè, l’offerta o l’accettazione di offerta concernente prestazioni professionali a prezzo esiguo o inadeguato viola la leale concorrenza, nonché il decoro della professione.

Per gli effetti, il C.N.F., pur rilevando che ai sensi del codice deontologico vigente la sanzione per tale tipo di condotta è rappresentata dalla censura, in virtù del principio del favor rei conferma per il professionista la sanzione dell’avvertimento, siccome prevista al momento della commissione del fatto.

Infine, il Collegio precisa anche che non esiste alcun obbligo per l’incolpato di collaborare con il proprio C.O.A. (oggi C.D.D.) al fine di fornire informazioni e/o documentazioni durante il procedimento disciplinare a proprio carico in quanto, come nel processo penale, nemo tenetur contra se edere.

A cura di Devis Baldi