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giurisprudenza

L’offesa all’onore ed alla reputazione dell’avvocato pronunciata nei locali del tribunale dà diritto al risarcimento del danno in suo favore quantificato in via equitativa dal giudice in € 500,00 (Cass., Sez. VI, Ord., 16 settembre 2022, n. 27282)

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del giudice territoriale con la quale è stato riconosciuto all’avvocato, apostrofato dalla controparte con l’espressione “avvocato di cazzo”, un risarcimento di € 500,00 per la lesione del suo onore e della sua reputazione.

L’avvocato, evidentemente sorpreso dalla particolare quantificazione del danno alla sua persona, ha inteso proporre ricorre per cassazione lamentando il fatto che il giudice non avrebbe dovuto far ricorso al criterio di liquidazione in via equitativa riconoscendo un importo a titolo risarcitorio meramente simbolico senza peraltro tenere conto del luogo in cui l’offesa era stata proferita.

La suprema corte, tuttavia, ha evidenziato che il giudice di legittimità non può sindacare l’esercizio del potere discrezionale, riconosciuto al giudice di merito, di liquidare il danno in via equitativa; in sede di legittimità, infatti, si può verificare la correttezza del percorso logico e valutativo seguito.

Il giudice di merito aveva ritenuto l’offesa generica ed espressione dello stato di ira del momento piuttosto che attribuzione di particolari qualità negative del professionista.

Oltre il danno la beffa.

Il ricorrente è stato condannato a rimborsare a controparte le spese del giudizio di cassazione oltre al versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di quello dovuto per il ricorso, come previsto dall’art.13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002.

A cura di Fabio Marongiu