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giurisprudenza

L’omessa indicazione del reddito nell’autodichiarazione non costituisce di per sé motivo di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass., Sez. II, Ord., 4 luglio 2023, n. 18801).

A conclusione di un giudizio di divorzio, l’ammissione al patrocinio dello Stato di provvisoriamente concessa dal COA in favore di una delle parti veniva revocata sulla base del fatto che nell’autodichiarazione presentata dall’interessata non risultavano specificamente indicati i redditi complessivi – comprensivi dei redditi esenti –, essendosi limitata la stessa a dichiarare di essere “disoccupata” e di essere “sostenuta economicamente” dai genitori. Il giudice dell’opposizione confermava nella sostanza la decisione.

Avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione veniva presentato ricorso alla Corte di Cassazione, che lo accoglieva ribadendo che l’omessa indicazione di un reddito nell’autodichiarazione da allegare all’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, non costituisce di per sé motivo di revoca dell’ammissione disposta in via provvisoria, potendo il giudice attivare i poteri istruttori officiosi al fine di richiedere l’integrazione della domanda alla parte interessata.

A cura di Leonardo Cammunci