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giurisprudenza

L’opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo posta elettronica certificata è inammissibile (Cass., Sez. IV Pen, Sent., 13 ottobre 2021, n. 37723)

La Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell’opposizione a decreto penale di condanna presentata a mezzo posta elettronica certificata confermandone la inammissibilità in forza del principio di tassatività ed inderogabilità delle forme di presentazione delle impugnazioni.

Nel caso di specie, l’impugnazione è stata presentata nel periodo di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19 ma ciò non ha impedito alla corte di dichiararne la inammissibilità in considerazione del fatto che il D.L. 28/10/2020 n. 137 (art. 24 comma 4) convertito in legge L. 18/12/2020 n. 176, norma che ha consentito il deposito degli atti penali per via telematica durante il perdurare dello stato di emergenza sanitaria, è entrato in vigore successivamente alla proposizione dell’impugnazione presentata.

Peraltro, la corte ha condannato il ricorrente al pagamento della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende in quanto non si rientra in una delle ipotesi nelle quali la parte può dirsi essere incorsa senza colpa nella causa di inammissibilità (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186).

A cura di Fabio Marongiu