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giurisprudenza

L’unico indirizzo PEC rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato all’Ordine di appartenenza (Cass., Sez. II, Ord., 12 febbraio 2021, n. 3685)

La Suprema Corte riafferma il valore del “domicilio digitale” del difensore, chiarendo che esso è corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, secondo le previsioni di cui al D.L. n. 179 del 201, art. 16 sexies conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014.
Nel farlo afferma anche un ulteriore principio, ovvero che “oggi l’unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell’ordine di appartenenza. In tal modo, l’art. 125 c.p.c. è stato allineato alla normativa generale in materia di domicilio digitale.”
Il difensore non ha più l’obbligo di indicare negli atti di parte l’indirizzo di posta elettronica certificata, nè la facoltà di indicare uno diverso da quello comunicato al Consiglio dell’ordine o di restringerne l’operatività alle sole comunicazioni di cancelleria. Il difensore deve indicare, piuttosto, il proprio codice fiscale; ciò vale come criterio di univoca individuazione dell’utente SICID e consente, tramite il registro pubblico UNI-PEC, di risalire all’indirizzo di posta elettronica certificata.

 

A cura di Simone Pesucci