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giurisprudenza

L’utilizzo di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione e la fruizione degli atti processuali non comporta un aumento automatico del 30% del compenso dell’avvocato (Cass., Sez. Lav., Ord., 11 aprile 2025 n. 9464)

Con la pronuncia in esame la Corte di cassazione afferma il principio secondo il quale la maggiorazione del compenso per l’utilizzo di modalità telematiche non è automatica perché il giudice conserva un potere discrezionale al riguardo, potere discrezionale non sindacabile in sede di legittimità fatto salvo il controllo sulla motivazione: spetta al giudice valutare l’utilità del collegamento ipertestuale. La pronuncia in esame, a parere di chi scrive, è di particolare interesse perché il ragionamento offerto dalla Corte si fonda sul tenore letterale della norma richiamata prima delle modifiche in vigore dal 23/10/2022. L’art.4 comma 1 bis D.M. 55/2014, in vigore al 22/10/2022, prevedeva che: “Il compenso determinato … è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento…”. La norma, tuttavia, a seguito della modifica introdotta dall’art.2 comma 1 lettera b) D.M. n.147 del 13/08/2022, attualmente recita: “Il compenso determinato … è di regola ulteriormente aumentato fino al 30 per cento…”, pertanto, l’aver eliminato “di regola” rende l’aumento dovuto a prescindere da ogni valutazione del giudice; questi potrà solo determinare la percentuale di incremento in funzione dell’utilità del collegamento atteso che la norma prevede “fino al 30 per cento”.

Nel caso di specie, l’avvocato aveva assistito una cliente contro l’INPS per un giudizio avente ad oggetto il riconoscimento dell’accompagnamento. Il Tribunale aveva condannato l’INPS a corrispondere le spese di lite quantificate in € 1.000,00 oltre accessori. L’avvocato aveva quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art.4 del D.M. 55/2014 perché il giudice non aveva riconosciuto l’aumento del 30% al compenso chiesto. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso atteso che non siamo di fronte ad una maggiorazione obbligatoria ma rimessa alla valutazione del giudice tenuto conto dell’utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione.

A cura di Fabio Marongiu