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giurisprudenza

Nei giudizi relativi alla responsabilità genitoriale la giurisdizione spetta sempre al giudice del luogo di residenza abituale del minore (Cass., Sez. Un., Ord., 2 maggio 2019, n. 11583)

La Corte di Cassazione a sezioni unite, investita di regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., ha ribadito il principio di inderogabilità del foro del luogo di residenza abituale del minore in materia di questioni inerenti la responsabilità genitoriale e ciò anche qualora il giudizio sia conseguente al procedimento di scioglimento del matrimonio.

Benchè il ricorrente (che aveva proposto il ricorso in seguito alle eccezioni della convenuta) avesse correttamente incardinato in Italia soltanto il giudizio per lo scioglimento del matrimonio (sul presupposto che la moglie avesse qui trasferito la propria residenza) la Corte, pronunciandosi ultra petitum, ha definitivamente statuito che il giudizio relativo alle questioni di responsabilità genitoriale dei figli minori dovesse essere inderogabilmente incardinato in Gran Bretagna, ove era pacificamente instaurata la residenza abituale dei minori.

La pronuncia ultra petitum è in questo caso legittima in virtù del costante orientamento della giurisprudenza, secondo cui, in materia di separazione personale dei coniugi o divorzio, i provvedimenti devono essere assunti tenendo conto del prevalente interesse del minore, con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste delle parti.

A cura di Sofia Lelmi