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giurisprudenza

Nei procedimenti concernenti la responsabilità genitoriale di cui all’art. 336 c.c. non è prevista la nomina di un difensore d’ufficio in caso di mancata costituzione di genitori e minore a mezzo di un difensore di fiducia (Cass., Sez. I, Ord., 2 aprile 2019, n. 9100)

L’ordinanza in commento si pronuncia sul ricorso per Cassazione presentato ex art. 111 Cost. da due genitori avverso un decreto della Corte d’Appello di Bologna, che aveva confermato la decisione del Tribunale per i Minorenni di Bologna di dichiararli decaduti dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei due figli minori.

Denunciano i ricorrenti, infatti, la violazione dell’art. 336 c.4 c.c., che impone l’assistenza di un difensore a favore dei genitori e del minore nei procedimenti concernenti la responsabilità genitoriale; mentre, nel caso di specie, risultavano sprovvisti di tale assistenza, in primo grado, sia i genitori sia i minori, e in sede di reclamo i minori, a cui non era stato nominato un difensore d’ufficio (con conseguente nullità del procedimento, secondo i ricorrenti).

Tuttavia, la Corte rileva che la norma in questione non contempla -a differenza di quanto previsto dall’art. 10 c.2 L. n. 184/1983 per il procedimento di adozione- la nomina di un difensore d’ufficio in caso di mancata costituzione di genitori e minore a mezzo di un difensore di fiducia.

Né secondo la Corte si può ritenere implicita tale previsione nell’art. 336 c.c., che contiene la disciplina di un procedimento uniforme nettamente diverso da quello di adozione sia sotto il profilo del rito sia sotto quello dei provvedimenti cui è preordinato (alcuni dei quali decisamente meno gravi); nonché considerando che la nomina ufficiosa del difensore prevista dalla L. n. 184/1983 ha carattere eccezionale nel sistema processuale civile, e che la partecipazione del Pubblico Ministero garantisce la funzione di vigilanza istituzionale in ordine al rispetto del superiore interesse della prole.

Ne deriva, in definitiva, che nei procedimenti concernenti la responsabilità genitoriale, di cui all’art. 336 c.c., la difesa tecnica è obbligatoria per genitori e minore solo nel senso che essi non possono stare in giudizio senza il ministero di un difensore, essendo rimessa la costituzione o meno -invece- a una libera scelta dei medesimi soggetti, che in presenza dei presupposti di legge possono avvalersi anche del patrocinio a spese dello Stato.

Nel caso di specie, pertanto, il ricorso viene rigettato in quanto, in primo grado, i minori erano rappresentati dai genitori (non risultando segnalata e/o accertata una situazione di conflitto di interessi in concreto, che giustificasse la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.), che avevano liberamente scelto di non costituirsi in giudizio né in proprio né come rappresentanti legali dei minori; mentre in secondo grado, i genitori si erano costituiti con un proprio difensore di fiducia, e i minori erano rappresentati da un tutore provvisorio (nominato con il provvedimento di primo grado), il quale aveva legittimamente ritenuto di non intervenire nel processo.

Da notare è che secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (da ultimo Cass. 13/03/2019 n. 7196), nei giudizi c.d. de potestate, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, deve essere sempre nominato al minore un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., alla luce del conflitto d’interessi anche solo potenziale sussistente tra genitori e minore. Peraltro, nel caso di specie non risulta che i ricorrenti abbiano eccepito la mancata nomina in primo grado del curatore.

A cura di Stefano Valerio Miranda