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giurisprudenza

Nei rapporti tra avvocato e cliente la determinazione dei compensi deve essere adeguata al valore effettivo e sostanziale della controversia (Cass., Sez. I, Ord., 13 gennaio 2025, n. 829)

Un Avvocato ricorreva al Tribunale competente avverso il decreto di liquidazione dei propri compensi adottato dal Giudice Delegato di un fallimento. Il Tribunale accoglieva solo parzialmente le doglianze del legale rideterminando i compensi professionali per l’attività svolta dal professionista; ricorreva pertanto quest’ultimo alla Corte Suprema di Cassazione.

Il collegio di legittimità, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha avuto modo di confermare i passaggi motivazionali adottati dal Tribunale il quale, nel riliquidare i compensi a favore del ricorrente aveva correttamente: i) indicato i tre giudizi patrocinati dal legale incaricato dalla curatela fallimentare; ii) descritto le specifiche voci di liquidazione dei compensi da parte del giudice delegato; iii) indicato gli orientamenti giurisprudenziali in materia; iv) valutato la complessità dei giudizi; v) tenuto conto, ai sensi dell’art. 4 D.M. 55/14, dei “risultati conseguiti”.

Ricorda poi la Corte che il Giudice, nel liquidare i compensi di Avvocato a carico del cliente, possiede un generale potere discrezionale di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione resa, qualora ravvisi una manifesta sproporzione tra il “petitum” e l’effettivo valore della controversia (cfr. Cass. Civ. n. 19520/2015).

In particolare, si è affermato il principio, di generale applicazione (Cass. Civ. n. 14691/2015, n. 1805/2012, n. 13229/2010), per cui, anche nei rapporti tra Avvocato e cliente (e non solo nei confronti della parte soccombente, nelle cause di risarcimento di danni per la determinazione del valore della lite secondo il criterio del decisum), sussiste la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito.

Tale interpretazione risponde a quel “principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata”.

A cura di Devis Baldi