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giurisprudenza

Nel caso di spionaggio militare e politico deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la fattispecie incriminatrice del codice penale ordinario ha un perimetro di maggiore ampiezza rispetto a quello contemplato dalla medesima fattispecie incriminatrice prevista dal codice penale militare (Cass., Sez. I Pen., Sent., 08 aprile 2022, n. 13649)

Con la sentenza in esame la suprema corte afferma la giurisdizione del giudice ordinario in materia di spionaggio militare e politico.

Nel caso di specie, all’imputato sono stati contestati i reati di spionaggio militare (art.257 c.p.) e di rivelazione di segreti di Stato (art.261 c.p.), condotte apparentemente sanzionate dagli artt.86 (rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio) e 88 (procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio) c.p.m.p..

La corte, esaminato l’ambito di applicazione delle suindicate norme, ha concluso nel senso di ritenere non configurabile un concorso apparente di norme che porterebbe, secondo il criterio di specialità di cui all’art.15 c.p., l’applicazione della normativa speciale con esclusione di quella ordinaria.

L’elemento discriminante tra la normativa ordinaria e quella speciale deve individuarsi sulla finalità anche politica della rivelazione e del procacciamento di notizie che devono restare segrete, pertanto, la normativa ha un ambito di applicazione ulteriore rispetto a quello previsto dal codice penale militare in tempo di pace con conseguente riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario.

A cura di Fabio Marongiu