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giurisprudenza

Nel concordato preventivo, il credito del professionista che ha assistito il debitore nei procedimenti di risoluzione del concordato e della conseguente dichiarazione di fallimento non gode della prededuzione cd. “funzionale” ex art. 111, comma 2, L. fall. (Cass., Sez. VI, Ord., 10 agosto 2021 n. 22604)

Un legale aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società sua cliente in prededuzione del credito per prestazioni professionali (giudiziali e stragiudiziali) prestate in favore della società quando la stessa si trovava in concordato preventivo e fino alla dichiarazione di fallimento.

Il tribunale ammetteva però il credito del professionista soltanto in privilegio, rilevando che:

– l’attività stragiudiziale svolta era estranea al concetto di funzionalità, poiché la stessa non era stata effettuata su incarico degli organi concorsuali e concerneva iniziative non necessitanti del ministero del legale;

– l’attività giudiziale di assistenza nei procedimenti di risoluzione e fallimento, pur conforme alle necessità tecniche di difesa della società, non poteva dar vita alla prededuzione (per mancanza di collegamento con le funzioni del concordato) ma soltanto ad un privilegio.

Contro tale decisione, la ricorrente ricorreva in particolare per due motivi: a) violazione della L. Fall., art. 111, comma 2, e dell’art. 24 Cost., avendo il tribunale omesso di utilizzare il criterio della funzionalità delle prestazioni stragiudiziali rispetto alle finalità del concordato, errando nella qualificazione di superfluità delle stesse; b) violazione della L. Fall., artt. 111 e 111 bis in punto di attività giudiziale, avendo erroneamente il tribunale considerato le azioni promosse “in antagonismo della procedura”, non riconoscendo il privilegio sulle spese generali e la prededuzione al credito.

La Corte ha dichiarato detti motivi inammissibili (gli altri sono stati invece considerati assorbiti).

In particolare, la Corte ha precisato che in tema di prededuzione la L. Fall., art. 111, comma 2, considera prededucibili i crediti “sorti in occasione o in funzione” delle procedure concorsuali per ciò qualificando tali solo i crediti la cui genesi sia temporalmente connessa alla pendenza della procedura e che, comunque, risulti dal piano o dalla proposta, non essendo sufficiente che il credito venga a maturare per attività prestata durante la pendenza di una procedura concorsuale e su richiesta del debitore.

Inoltre, per poter essere funzionale, l’attività deve essere adeguata e coerente rispetto agli scopi istituzionali della procedura concorsuale.

E la prova di tale adeguatezza e coerenza incombe su chi la invoca, id est il legale ricorrente che però non è stato in grado di fornirla.

La Corte pertanto rigetta il ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.

A cura di Corinna Cappelli