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giurisprudenza

Nel giudizio disciplinare la responsabilità dell’incolpato deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio (C.N.F., Sent., 25 Ottobre 2018, n. 132)

Nel caso in esame il C.O.A. territorialmente competente aveva inflitto al professionista Avvocato la sanzione disciplinare dell’avvertimento per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità nell’esercizio della professione.

Nella specie, si contestava all’Avvocato di aver continuato a svolgere attività processuale difensiva sebbene avesse precedentemente rinunciato al mandato difensivo mediante raccomandata inviata alla cliente.

Il Consiglio Nazionale Forense, investito della questione, riforma tuttavia la decisione impugnata sulla base delle seguenti considerazioni.

Ricorda anzitutto il C.N.F. che, da una parte, anche se il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tendenziale tipizzazione delle condotte disciplinarmente rilevanti, dall’altra, è pur vero che l’art. 3, comma 3, della Legge Professionale, con la locuzione “per quanto possibile”, tiene aperta la possibilità alla rilevanza deontologica di una casistica potenzialmente illimitata di comportamenti – anche della vita privata – che non sono specificati in singoli articoli del C.D.F., ma che rappresentano comunque illeciti disciplinari per violazione del canone generale a mente del quale l’Avvocato deve essere di condotta irreprensibile (cfr. art. 17 c. 1 lett. h, L. 247/2012).

Nondimeno il C.N.F. osserva che nel giudizio disciplinare e, quindi, anche nel caso in oggetto portato al vaglio del Collegio di secondo grado, la responsabilità dell’incolpato deve essere provata oltre ogni ragionevole dubbio, poiché il principio di non colpevolezza di matrice penalistica si applica anche in sede disciplinare.

Di talchè, posto che le risultanze istruttorie non conducevano ad una sicura responsabilità del professionista, atteso che vi erano anche evidenti motivi a discarico dell’incolpato non presi in considerazione dal C.O.A. territoriale, il C.N.F. accoglie il ricorso ed annulla la sanzione inflitta in primo grado.

 

A cura di Devis Baldi