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giurisprudenza

Nel patrocinio a spese dello Stato, è ammissibile l’istanza di liquidazione dei compensi depositata dopo la sentenza che definisce il giudizio (Cass., Sez. VI, Ord., 22 settembre 2020 n. 19733)

La Corte di Cassazione ribadisce un orientamento costante, ovvero che, nel caso di liquidazione compensi per l’attività svolta dal difensore nell’ambito del gratuito patrocinio, il limite temporale previsto dall’art. 83 D.P.R. 115/2002 non sia previsto a pena di decadenza.
Ricorreva infatti alla Suprema Corte il difensore di un fallimento ammesso al gratuito patrocinio, il quale si era visto rigettare l’istanza di liquidazione dei compensi depositata successivamente all’emissione della sentenza, poiché, a detta del giudice di prime cure, la stessa sarebbe stata tardiva ai sensi del citato art. 83, che prevede l’emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta.
La Suprema Corte accoglie il ricorso chiarendo, come già fatto in precedenza, secondo cui nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l’avvocato che depositi l’istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia (Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, n. 22448).
Chiarisce infatti che il limite temporale imposto dall’art.83 si riferisce all’ausiliario del Giudice e non già al difensore di una parte.
Pertanto accoglie il ricorso.

A cura di Simone Pesucci