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giurisprudenza

Nel processo amministrativo è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. (Cons. Stato, Sez. VI, 28 maggio 2015, n. 2682)

Con la sentenza in oggetto il Consiglio di Stato, in contrasto con l’orientamento maggioritario espresso finora dai TAR, ha affermato il principio secondo cui nel processo amministrativo telematico – contemplato dall’art. 13 delle norme di attuazione di cui all’Allegato 2 c.p.a. – è ammessa la notifica del ricorso a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, c.p.a.
Secondo il Consiglio di Stato, infatti, non ostano alla validità della notifica del ricorso effettuata a mezzo PEC né la mancanza di un apposito Regolamento concernente le regole tecniche, né quanto disposto dall’art. 46 d.l. n. 90/2014, che esclude l’applicazione, al processo amministrativo, delle disposizioni idonee a consentire l’operatività di tale meccanismo di notificazione nel processo civile.
Ciò perché nel processo amministrativo trovano applicazione immediata la L. n. 53/1994 e in particolare gli artt. 1 e 3 bis di tale legge (come modificata dall’art. 25, comma 3, lett. a, L. 183/2011) secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo della posta elettronica certificata”.

A cura di Giovanni Taddei Elmi