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giurisprudenza

Nel “rito Fornero” la comunicazione del provvedimento via p.e.c. a cura della cancelleria fa decorrere il termine di impugnazione solo ove risulti dimostrato che vi era allegato il testo integrale della sentenza (Cass., Sez. Lav., 29 maggio 2018, n. 13475)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione fornisce un’importante specificazione in materia di termini di impugnazione nell’ambito del c.d. rito Fornero, ma rilevante nell’ambito di tutti i riti in cui il legislatore ha ritenuto di far decorrere i termini di impugnazione del provvedimento giudiziale, a pena di decadenza, dalla comunicazione di cancelleria del medesimo ovvero dalla sua notificazione se anteriore.

Così, dopo aver ricordato che ai sensi dell’art. 1, comma 62 della L. n. 92/2012 il ricorso per Cassazione deve essere proposto, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cancelleria della sentenza ovvero dalla notificazione della stessa se anteriore, aggiunge che la comunicazione via p.e.c. a cura della cancelleria fa decorrere il termine solamente ove risulti dimostrato che vi era allegato il testo integrale della sentenza. Diversamente il ricorso per cassazione può essere proposto nel termine previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.

Nel caso di specie il ricorso per Cassazione veniva proposto in un momento successivo al termine di 60 giorni dalla comunicazione di cancelleria via p.e.c. alla quale era allegato il testo integrale della sentenza di appello e veniva pertanto dichiarato inammissibile.

A cura di Silvia Ventura.