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giurisprudenza

Nel rito lavoro la nullità del ricorso introduttivo è sanabile ex artt. 156, co. 2 e 164, co. 5 c.p.c. (Cass., Sez. Lav., Ord., 1 febbraio 2019, n. 3143)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione riassume efficacemente importanti principi di diritto applicabili al c.d. rito lavoro e, in particolare, relativi all’ipotesi di nullità del ricorso introduttivo.

Nello specifico la Corte di Cassazione, in sintesi, ricorda che:

a) nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, è  necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l’individuazione attraverso l’esame complessivo dell’atto, ipotesi in cui il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa, né  il giudice di conoscere l’esatto oggetto del giudizio;

b) nel rito del lavoro, ove sia stata omessa o sia errata l’indicazione del contratto collettivo applicabile, non ricorre la nullità del ricorso introduttivo di cui all’articolo 414 c.p.c., in quanto rientra nel potere-dovere del giudice acquisirlo d’ufficio ex articolo 421 c.p.c., qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità;

c) in caso di nullità del ricorso introduttivo, questa è comunque sanabile ex articolo 164 c.p.c., comma 5 (norma estensibile anche al processo del lavoro);

d) la mancata fissazione di un termine perentorio da parte del giudice, per la rinnovazione del ricorso o per l’integrazione della domanda e la mancata tempestiva eccezione di nullità da parte del convenuto, costituiscono prova dell’avvenuta sanatoria della nullità del ricorso ex articolo 156 c.p.c., comma 2.

Nel caso di specie la Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del gravame proposto dalla società datrice di lavoro, dichiarava la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per la mancata indicazione dell’inquadramento contrattuale attribuito, del ccnl di cui veniva invocata l’applicazione, nonché dei criteri di calcolo delle richieste differenze retributive.

La Corte di Cassazione ha invece rilevato che il petitum era indicato e che i titolo delle pretese erano adeguatamente specificati, così come la quantificazione delle somme richieste.

Conseguentemente, in applicazione dei suddetti principi e rilevato che nel caso di specie la nullità doveva ritenersi sanata ex art. 156, comma 2 c.p.c., (stante l’assenza di eccezione di nullità tempestivamente presentata dalle società datrici di lavoro e della disposizione di un termine per la rinnovazione del ricorso o della integrazione della domanda), la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio.

A cura di Silvia Ventura