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giurisprudenza

Nel sistema processuale penale, in assenza di una norma specifica che consenta alle parti il deposito di atti in via telematica, deve ritenersi inammissibile la presentazione dell’opposizione al decreto penale di condanna a mezzo di Posta Elettronica Certificata (Cass., Sez. III Pen., 8 novembre 2017, n. 50932)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione interviene sul tema dell’applicabilità nel procedimento penale delle norme sul processo telematico. In particolare, nel caso di specie il Tribunale di primo grado aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto penale di condanna pervenuta alla cancellerai a mezzo PEC. La questione sottoposta dal ricorrente in tema di utilizzabilità di tutti i mezzi previsti per gli atti di impugnazione e dunque anche a mezzo posta, a cui deve ritenersi equiparato l’invio di una PEC, consente ai giudici di legittimità di chiarire come all’interno delle disposizioni che regolano il processo penale, manchi, a differenza di quello civile, una norma che consenta l’inoltro, in via telematica, degli atti di parte. Viene infatti precisato che l’utilizzo della posta elettronica certificata resta “riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p. e per le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposti dall’Autorità Giudiziaria” e che, rispetto a tale sistema, le parti private possono assumere la sola posizione di soggetti destinatari delle comunicazioni. Alla luce di tali argomentazioni la Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

A cura di Elena Borsotti