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giurisprudenza

Nella liquidazione dei compensi l’assenza di fase istruttoria non è di per sé sufficiente ad escluderne il computo (Cass., Sez. VI, Ord., 29 settembre 2022, n. 28325)

La Corte di Cassazione con Ordinanza affronta il tema della liquidazione del compenso del difensore all’interno di un procedimento di appello in cui il Giudice aveva calcolato il dovuto al di sotto dei minimi tariffari previsti per lo scaglione di riferimento (ai sensi del DM n.55 del 2014).
La Corte osserva che il Giudice ha il potere di liquidare gli importi anche al di sotto dei minimi tariffari ma in tal caso ha altresì l’obbligo di motivare la scelta adeguatamente; obbligo che non avrebbe quando invece la liquidazione resta tra i minimi ed i massimi previsti dal D.M. n.55 del 2014.
Nel caso in esame la sola motivazione di una supposta assenza della fase istruttoria, afferma la Corte, non è di per sé sufficiente ad escluderne il computo dell’importo spettante in fase di liquidazione finale dei compensi.
Per tali motivi accoglie il ricorso e liquida i compensi dovuti.

A cura di Simone Pesucci