L’ordinanza in esame conferma l’orientamento della suprema corte circa le condizioni da rispettare affinché possa dichiararsi avverata la condizione di procedibilità richiesta dalla normativa sulla mediazione sia nei casi in cui è obbligatoria sia nei casi in cui è facoltativa. In particolare, la comparizione personale delle parti è soddisfatta anche nella ipotesi in cui la parte sia rappresentata dal proprio difensore munito di procura sostanziale.
Nel caso di specie, il giudice di appello aveva onerato l’appellante di introdurre il giudizio di mediazione. L’appellante, introdotta la mediazione, al primo incontro aveva dichiarato, tramite il difensore munito di procura sostanziale, di non voler procedere oltre. La corte di appello, ritenuta non soddisfatta la condizione di procedibilità in quanto la parte non aveva partecipato personalmente all’incontro di mediazione, aveva dichiarato l’improcedibilità dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
A cura di Fabio Marongiu