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giurisprudenza

Nell’ambito del PCT la presenza di un documento nel relativo elenco non sana la sua mancata tempestiva presenza nel fascicolo telematico (Cass., Sez. Un., 11 ottobre 2023, n. 28403).

Con la presente sentenza la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, afferma un importante principio in materia di processo civile telematico con specifico riferimento al deposito del ricorso per cassazione e dei documenti ad esso allegati.
Nel caso di specie veniva infatti proposta un’impugnazione per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c. dell’ordinanza di Cassazione S.U. già resa avverso la sentenza Consiglio Nazionale Forense e con la quale si stabiliva l’improcedibilità del ricorso a causa del mancato deposito, nei termini di legge, di copia autentica della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 369, co.2., c.p.c.
Il ricorrente deduceva un errore di fatto, rilevando che nel caso di specie la sentenza era presente nell’elenco dei documenti allegati al ricorso e che per mero errore non figurava tra gli atti depositati e che pertanto ben dovesse essere considerato il deposito, seppur tardivo, dell’ordinanza impugnata, anche in ottemperanza al principio del giusto processo.
La Corte di Cassazione rileva che nel caso di specie in effetti mancava nell’archivio PCT il deposito del documento in questione nei termini di legge e che, stante l’introduzione del processo civile telematico, deve considerarsi del tutto ininfluente quanto indicato dalla parte nell’elenco documentale, rilevando invece solo l’effettiva sussistenza del relativo documento all’interno del fascicolo informatico depositato. Si evidenzia infatti che con l’entrata in vigore del processo telematico il pregresso valore certificatorio dell’attività del cancelliere, per come desumibile dall’art. 36 (per tale parte ora abrogato) e dall’art.74 (formalmente ancora vigente) disp. att. c.p.c. (richiamando per Cass. 5893/2022, 8217/2016 che la «effettiva presenza nel fascicolo di parte dei documenti indicati nell’indice … può essere contestata solo con la proposizione della querela di falso»), appare irreversibilmente incrinato dalla utilizzazione, operata dalla parte, della costituzione mediante atto informatico, poiché il cancelliere – in occasione di tale operazione – non procede (come non ha proceduto nella specie, già secondo le regole tecniche vigenti ratione temporis), ad alcuna sottoscrizione dell’indice del fascicolo della parte.
In altri termini, il mero inserimento di un atto nell’elenco della documentazione depositata, non ha alcun valore in assenza dei documenti indicati nel fascicolo informatico.
Per tali ragioni viene rigettato il ricorso in revocazione proposto dalla parte.

A cura di Silvia Ventura.