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giurisprudenza

Nelle controversie di lavoro nelle quali la P.A. sta in giudizio a mezzo di un proprio funzionario, la sentenza deve essere notificata a questo personalmente in qualità di procuratore costituito (Cass., Sez. Lav., 2 settembre 2016, n. 17532)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si occupa di notifiche nell’ambito di controversie di lavoro in cui la P.A. venga rappresentata e difesa nell’ambito del giudizio di primo grado da un proprio funzionario, a norma di quanto in questo senso disposto dall’art. 417 bis c.p.c.

La Corte di Cassazione ricorda, sul punto rifacendosi ad un proprio consolidato orientamento, che tale previsione processuale contempli un’ipotesi di difesa diretta e non già di delega del patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato. Pertanto la notifica della sentenza deve essere indirizzata ex art. 170 c.p.c. al difensore costituito nel domicilio eletto e dunque al funzionario che ha rappresentato e difeso la P.A. nell’ambito del relativo giudizio di primo grado.

Ne discende che la notifica della sentenza eseguita genericamente alla P.A. senza l’indicazione del nominativo del funzionario che l’ha rappresentata nel giudizio di primo grado non sia idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, posto che la sola identità del luogo della notifica, in assenza del riferimento nominativo al difensore costituito, non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, unico qualificato a vagliare l’opportunità di proporre impugnazione.

Nel caso di specie, l’INPS, convenuto innanzi al Giudice del Lavoro in una controversia di invalidità civile, si costituiva nel giudizio di primo grado con un proprio funzionario ed eleggeva domicilio presso la sede INPS di Pistoia, ove veniva genericamente notificata la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso.

L’INPS proponeva appello oltre la decorrenza del c.d. termine breve di impugnazione e la Corte d’Appello di Firenze dichiarava l’inammissibilità dell’appello in quanto tardivo rispetto alla notifica della sentenza.

La Corte di Cassazione, sulla base dei suddetti principi, considerata dunque la tempestività del proposto appello, cassava la sentenza impugnata con rinvio.

A cura di Silvia Ventura