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giurisprudenza

Nelle controversie tra avvocato e cliente consumatore, prevale il foro del consumatore se ad agire in giudizio è il professionista (Cass., Sez. VI, Ord.., 28 luglio 2021, n. 21647)

Il caso portato al vaglio della Corte di Cassazione riguardava una controversia insorta tra un Avvocato ed un suo cliente per il pagamento dei compensi professionali del primo.

La questione, di natura eminentemente processuale, attiene all’individuazione del Foro competente a decidere la controversia.

L’Avvocato, infatti, aveva adito il Tribunale del luogo del consumatore, mentre il Cliente (che era una persona fisica definibile “consumatore”), all’atto della costituzione in giudizio, aveva eccepito in via pregiudiziale l’incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale del luogo ove il professionista aveva svolto la propria opera, ai sensi dell’art. 14, comma 2 D.Lgs n. 150/2011.

Veniva quindi promosso ricorso per regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione.

La Corte accoglie il ricorso spiegato dal legale ricordando anzitutto che “Va reiterato l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale, in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui all’art. 637 c.p.c., comma 3, e D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, comma 2, il rapporto tra quest’ultimo foro ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (cfr. Cass. (ord.) 12.3.2014, n. 5703)”.

Cosicché, qualora il consumatore sia stato evocato dinanzi al “suo” foro, non può eccepirne l’incompetenza in luogo della competenza di altri fori.

Con l’occasione, la Cassazione specifica anche la differenza che c’è quando è il consumatore ad agire in giudizio rispetto a quando è invece convenuto, come nel caso di specie:

nella prima ipotesi, nel solco del principio per cui è l’attore che sceglie il giudice competente, al connotato della “prevalenza” del foro del consumatore è da anteporre il connotato della sua “derogabilità” da parte dello stesso consumatore, ossia del medesimo soggetto “debole” a favore del quale la “prevalenza” del foro ex D.Lgs. n. 206 del 2005 è prefigurata;

nella seconda ipotesi, viceversa, ma del pari nel solco del principio per cui è l’attore che sceglie il giudice competente, il connotato della “prevalenza” del foro del consumatore, correttamente prescelto dall’attore (non consumatore), rende vano il connotato della sua “derogabilità” da parte dello stesso consumatore.

A cura di Devis Baldi

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Allegato:
21647-2021