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giurisprudenza

Non c’è regressione del procedimento al primo grado per violazione del contraddittorio se il giudice d’appello ritiene corretta nel merito la decisione di estinzione del processo (Cass., Sez. VI, Ord., 9 dicembre 2021, n. 39170)

La questione portata al vaglio della Corte di Cassazione trae origine dalla seguente vicenda processuale.

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudizio veniva sospeso perché era nel frattempo pendente un altro giudizio, tra le stesse parti, in grado d’appello. Nelle more della sospensione, la creditrice opposta instaurava un giudizio cautelare (sequestro conservativo) contro la debitrice opponente.

Venuta meno la causa di sospensione del giudizio di merito, la debitrice opponente non riassumeva il giudizio ai sensi dell’art. 297 c.p.c. così, ad istanza fuori udienza della creditrice opposta, il Tribunale inaudita altera parte dichiarava l’estinzione del giudizio.

La debitrice opposta formulava quindi appello contro questa decisione per essere stato violato il contraddittorio tra le parti.

Orbene, la Corte di Cassazione riconosce anzitutto che l’ordinanza di estinzione, pronunciata dal Tribunale fuori udienza e senza aver prima sottoposto la questione alle parti, sia nulla per violazione del contraddittorio.

Nondimeno, precisa la Cassazione, il contraddittorio violato in primo grado, era stato ripristinato in secondo grado grazie al motivo d’appello formulato dalla società debitrice che era stato vagliato e rigettato dalla Corte d’Appello.

Ad avviso dei giudici di legittimità, quindi, se è pur vero che la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità dell’ordinanza di estinzione per essere stato violato il contraddittorio in primo grado, dal momento in cui la stessa ha ritenuto corretta la decisione nel merito del tribunale di prime cure, il contraddittorio sulla questione viene ripristinato.

Di talché, con una decisione che per vero lascia qualche perplessità, la Corte di Cassazione ha pronunciato il seguente principio: “l’ordinanza di estinzione del processo, per mancata riassunzione nei termini di legge dopo la sospensione, è nulla se pronunciata fuori udienza e senza sentire ambo le parti. Tale nullità, tuttavia, se rilevata in appello, non impone la regressione della causa al primo giudice, quando la Corte d’appello ritenga comunque corretta nel merito la decisione sull’estinzione”.

La Corte di Cassazione, inoltre, ha avuto modo di chiarire per altri versi che l’estinzione del processo di merito travolge necessariamente ogni subprocedimento incidentale incardinatosi in seno ad esso; di talché, nel caso di specie, si era automaticamente estinto anche il procedimento cautelare chiesto in corso di causa.

A cura di Devis Baldi